Ottobre – 7
Sono proprietario di un appartamento sito al quarto piano di un palazzo senza ascensore. Purtroppo ho dovuto chiedere all’amministratore di far discutere all’assemblea l’installazione di un ascensore a causa di un grosso problema deambulatorio sopraggiunto a mio figlio.
Alcuni proprietari sono stati già interpellati ma qualcuno mi ha anche risposto di cambiare casa.
L’amministratore al momento non ha convocato l’assemblea.
Cosa devo fare? Se le cose continuano così devo veramente cambiare casa per dare un pò di sollievo a mio figlio?
Egregio Lettore,
non spetta a me indicarle se cambiare casa o meno: certo questa soluzione sarebbe quella auspicabile se le spese d’installazione dell’impianto ascensore dovessero gravare interamente su di lei e se nell’immediato, oltre ad avere la disponibilità economica, riuscisse a trovare un alloggio al piano terra confacente alle sue esigenze.
Quello che posso fare è fornire qualche nozione in merito alla possibilità di procedere all’installazione dell’impianto ascensore.
Innanzi tutto, qualora non l’avesse già fatto, la inviterei ad inoltrare al condominio la sua richiesta a mezzo raccomandata, in quanto l’art. 2 della Legge n. 13/1989 prevede un’autotutela per il portatore di handicap nel caso in cui il condominio non provvedesse a deliberare l’abbattimento delle barriere architettoniche entro tre mesi dalla richiesta (avanzata in forma scritta).
Nel caso in cui l’assemblea non venisse convocata ci sono delle responsabilità dirette dell’amministratore mentre, nel caso in cui l’assemblea respingesse la richiesta o non deliberi in merito entro tre mesi, la Legge prevede la possibilità per il portatore di handicap d’installare a propria cura e spese un servo-scala o delle strutture facilmente rimovibili, quali piattaforme mobili, carrozzelle monta-scale, automatismi per apertura di porte e cancelli, ecc. .
Non è invece riconosciuto al portatore di handicap la facoltà di apportare modifiche permanenti agli edifici, consentendo, come già detto, soltanto di installare opere facilmente rimovibili .
Da parte dell’assemblea, l’installazione dell’impianto successivamente alla realizzazione dell’edificio costituisce un’innovazione ai sensi dell’art. 1120 del codice civile e pertanto la delibera d’installazione dovrebbe essere adottata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e almeno due terzi del valore millesimale. E’ vero che l’installazione dell’ascensore spesso comporta la riduzione dell’originale utilizzo di alcune parti comuni ma le disposizioni dell’art. 1120 lo consentono in quanto viene offerto un utilizzo diverso e migliorativo di quella parte comune (cfr. Cass. n. 4152 del 29/04/2007).
D’altro canto, l’art. 2 della Legge n. 13/1989 per l’abbattimento delle barriere architettoniche prevede che le deliberazioni aventi per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette a eliminare le barriere architettoniche vengano approvate dall’assemblea secondo i commi 2 e 3 dell’art. 1136 del Cod. Civ., ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi del valore dell’edificio in prima convocazione, oppure con un numero di voti che rappresenti un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio (Sentenza Corte di Cassazione n. 8286 del 20/04/2006 e n. 14384 del 29/07/2004). Ne deriva che detti quorum assembleari sono richiesti anche per le opere accessorie all’installazione dell’impianto ascensore, quali apertura di varchi o allargamenti di porte, ecc.
Resta da capire se è possibile procedere a propria cura e spese all’installazione dell’impianto ascensore nelle parti comuni.
La norma dell’art. 1120 del codice civile disciplina l’esecuzione di innovazioni che comportano spese a carico di tutti i condomini su base millesimale, con la conseguenza che se manca tale presupposto deve trovare applicazione l’art. 1102 del codice civile in materia di comunione.
Pertanto, nel caso in cui l’ascensore venisse installato a cura e spese di un solo condomino non si renderebbe necessaria neanche l’autorizzazione da parte dell’assemblea purché non venga alterata la destinazione d’uso del bene e non ne venga limitato il godimento agli altri partecipanti al condominio. (Sent. Cassazione n. 24006 del 27/12/2007).
Però bisogna aggiungere che, seppur limitata a sentenze di Tribunale e di Corte d’Appello, esiste anche giurisprudenza discordante da quanto sopra riportato.
Con le considerazioni di cui sopra, sia che l’assemblea si esprima o meno, Le consiglierei di adire le vie legali chiedendo direttamente al Tribunale un ricorso d’urgenza (ex. art. 700 cod. proc. Civ.). Personalmente ritengo questo modo di agire più opportuno rispetto all’intraprendere autonomamente i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, in quanto sarà un giudice ad autorizzarla “in tempi brevi” riconoscendole i diritti.
Sperando di esserLe stato d’aiuto e augurandole di risolvere quanto prima il problema, porgo
Distinti Saluti
Vincenzo CAPOBIANCO
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