Novembre – 7

On 25 Novembre 2013 by admin

Sono comproprietario di un appartamento ereditato, insieme ai miei fratelli, qualche anno fa dai miei defunti genitori. Tutti noi non abitiamo in zona, ma ultimamente abbiamo avuto dei problemi con l’amministratore in quanto ci siamo visti recapitare dei solleciti di pagamento inviati da un avvocato senza aver mai ricevuto nulla in precedenza. Non abbiamo neanche ricevuto le convocazioni che sono state spedite all’indirizzo in cui risiedevano i nostri genitori.

Abbiamo contestato l’accaduto all’amministratore ma non vuole sentire ragioni in quanto riferisce che nessuno degli eredi gli ha mai comunicato dove mandare la corrispondenza.

Però l’avvocato per mandare il sollecito di pagamento è riuscito a trovare l’indirizzo!

Egregio Lettore,

voglio considerare la sua buona fede e quella dei suoi fratelli, ma debbo prendere per buona anche la posizione assunta dall’amministratore dell’edificio in cui avete ereditato l’appartamento.

Certamente era un vostro obbligo procedere a comunicare all’amministratore i Vostri nominativi quali eredi e tutti i vostri restanti recapiti: sicuramente sarà stata una dimenticanza dovuta alla miriade d’impegni che ognuno di noi ha, ma allo stato dei fatti descritti non c’è ragione per  contestare nulla.

E’ opportuno precisare che l’amministratore ha l’obbligo di sforzarsi al massimo per assicurare la corretta convocazione di tutti i sigg. condomini alle assemblee, promuovendo se necessario tutte le ricerche del caso(sentenza di Cassazione n. 5035 del 08/04/2002). Tale principio va esteso all’invio di tutta la corrispondenza: ancor più gravoso diventa il suddetto obbligo quando l’amministratore sia venuto a conoscenza della morte dei proprietari di un immobile.

A volte dette ricerche richiedono del tempo e pertanto l’amministratore agisce correttamente se continua ad inviare tutta la corrispondenza presso l’ultimo domicilio del defunto, intestandola collettivamente e impersonalmente agli eredi: ciò in applicazione dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale derivante dalla Sentenza n. 1215 del 17/04/1969 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione  che rimanda all’art. 303 del codice di procedura civile.

Se l’amministratore ha svolto correttamente le proprie mansioni (cosa che credo), dovrebbe custodire le raccomandate/comunicazioni tornate al mittente per compiuta giacenza presso gli uffici postali in quanto da voi non ritirate. Voi dovreste chiedergli di esibire queste comunicazioni perché in loro mancanza le vostre contestazioni potrebbero parzialmente essere accolte per la presenza di vizi formali e sostanziali.

Concludendo, non credo che valga la pena mettersi a discutere per spese sostenute dal condominio, perlopiù se approvate dall’assemblea alla quale eravate stati invitati a partecipare tramite una convocazione che non è stata ricevuta a causa della mancata comunicazione dei recapiti da parte degli eredi del defunto.

Purtroppo mi rendo conto che le somme richieste saranno anche lievitate a causa dell’intervento dell’avvocato ma, se non ricorrono particolari fattispecie legali, è opportuno pagare quanto richiestovi onde evitare ulteriori procedimenti legali che comporterebbero solo ulteriori  aggravi di spesa a Vostro carico.

 

Sperando di esserLe stato d’aiuto, porgo

 

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

 

V (64)

Comments are closed.

Vai alla barra degli strumenti