Luglio – 8

On 25 Novembre 2013 by admin

condomini non hanno provveduto al pagamento delle loro quote. A fine giugno, dopo preavviso la ditta ha citato in tribunale il condominio e chiede il pagamento dell’intera somma, anche a chi ha già pagato. Ultimamente avevo sentito dire che non era più possibile per la ditta attaccare l’intero condominio o un solo proprietario ma che avrebbe dovuto agire direttamente verso i debitori. Vorrei capire come stanno effettivamente le cose e cosa dovrebbe fare il condominio.

 

Egregio Lettore,

nel condominio, ai sensi dell’art. 1292 del codice civile, vige il principio della solidarietà tra condomini secondo il quale tutti i proprietari sono responsabili in solido nei confronti dei debitori.

Tale è sempre stato l’orientamento maggioritario della giurisprudenza emessa dalla Corte di Cassazione in merito all’argomento.

L’innovazione apportata dalla Sentenza n. 9148 del 08/04/2008 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sta nel fatto che per il debitore non è più possibile attaccare il singolo proprietario per vedersi riconosciuto il pagamento dell’intero debito contratto dal condominio.

Infatti, prima di tale sentenza era possibile per il debitore chiedere al Giudice l’emissione del decreto ingiuntivo per l’intero importo dovuto dal condominio nei confronti di un solo proprietario: sarebbe stato quest’ultimo a doversi rivalere sul condominio.

Secondo quanto statuito con la sentenza dell’aprile 2008, il debitore deve agire chiedendo al magistrato l’emissione del decreto ingiuntivo nei confronti dell’intero condominio per l’ammontare complessivo delle somme ad egli dovute. Ottenuto il decreto ingiuntivo, il debitore dovrà notificare ai singoli il pagamento pro quota millesimale del debito.

Quindi non è vero che la ditta deve agire nei confronti del singolo proprietario che non ha pagato le quote di propria spettanza in quanto tale compito fa capo esclusivamente al condominio.

A questo punto, per eliminare ogni dubbio faccio un esempio pratico.

Supponiamo che in un condominio composto di 10 unità siano stati appaltati lavori per €. 100.000,00 e che due proprietari non hanno provveduto al pagamento delle loro quote ammontanti complessivamente a          €. 20.000,00. Il titolare dell’impresa appaltatrice che deve incassare questi €. 20.000,00 non può agire nei confronti dei due proprietari in quanto ha sottoscritto un contratto con l’intero condominio. In forza di tale contratto dovrà citare l’intero condominio e, ottenuto il decreto ingiuntivo, lo dovrà notificare a tutti i proprietari chiedendo a ciascuno il pagamento della quota parte spettante su €. 20.000,00 in funzione dei millesimi di proprietà.

Quindi, a mio parere, essendo il Vs. condominio appena all’inizio del procedimento dovrà fare due cose importanti:

1) chiedere al Giudice l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini che non hanno provveduto al pagamento delle somme di propria spettanza;

2) tentare di trovare un componimento stragiudiziale con la ditta che ha eseguito i lavori. Nel peggiore dei casi il componimento consisterà nel pagare alla stessa le somme richieste (forse con l’aggiunta delle spese legali sostenute) ripartendole pro-quota millesimale tra tutti i sigg. condomini (cosa che avverrebbe comunque al termine della causa con l’ulteriore aggravio di spese legali e di giudizio).

 

Fiducioso di esserle stato d’aiuto, porgo

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

 

V (88)

Comments are closed.

Vai alla barra degli strumenti