Luglio – 5
Sono proprietario di un appartamento acquistato nel 1990 ma non possiedo posto auto in quanto il costruttore si era riservata la proprietà delle aree. Successivamente il costruttore ha provveduto alla vendita dei posti auto ma a me non è stato possibile acquistarne nessuno perché già tutti venduti, anche a persone non facenti parte del condominio. L’assurdità è la presenza di condomini che pur avendo una sola unità immobiliare hanno acquistato più di un posto auto, mentre ce ne sono altri che non sanno dove andare a parcheggiare. Cosa posso fare nel merito per poter usufruire di un posto auto? Posso interessare il condominio del problema?
Gentile Signore,
il condominio non può essere in alcun modo interessato da detto problema in quanto lo stesso è di natura privatistica. Certa è la disparità di trattamento operata dal costruttore, tra l’altro contravvenendo alle norme sancite dalla Legge n. 765 del 06/08/1967.
Infatti, detta legge dispone che qualora il costruttore di un edificio avesse provveduto alla vendita delle aree accessorie (e quindi anche aree destinate a parcheggio) separatamente dagli appartamenti, detta operazione comporterebbe la nullità delle relative clausole contrattuali contenute negli atti di vendita.
Nullità che può essere fatta valere anche nel caso in cui il costruttore o venditore delle unità immobiliari avesse riservato per se le aree accessorie.
Nel caso in cui dette aree accessorie fossero state vendute a terzi, vista la “norma imperativa” sancita dall’art. 18 della Legge n.765 che non può essere in alcun modo derogata mediante atti di natura privata, gli atti di compravendita in questione possono essere impugnati per la parte in cui il vincolo legislativo è stato eluso.
Pertanto si rende necessario intraprendere un’azione giudiziaria, nei confronti degli attuali proprietari delle aree accessorie, con lo scopo di veder dichiarata la nullità di eventuali clausole di rinuncia ai diritti dell’art. 18 della legge succitata riportate negli originari atti di compravendita conclusi con l’originario costruttore e la conseguente integrazione in tutti gli atti della “norma imperativa” (cfr. sentenza n. 5755 del 23/03/2004 della Cassazione Civile).
Non posso aggiungere null’altro agli orientamenti giurisprudenziali riportati dianzi. Sarebbe opportuno consultare un avvocato.
Fiducioso di esserle stato d’aiuto, porgo
Distinti Saluti
Vincenzo CAPOBIANCO
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