Giugno 2014
Nel 2013 abbiamo iniziato lavori di manutenzione delle facciate dell’edificio e l’amministratore mi ha inviato la certificazione per la detrazione fiscale riferendo le quote all’appartamento e non indicando il nominativo. Il CAF non mi vuole accettare la dichiarazione perché ritiene che la dichiarazione debba contenere compilato dall’amministratore e non dal contribuente e non vuole farmi detrarre le spese in quanto io ho venduto l’appartamento a fine dicembre. Cortesemente mi da qualche indicazione.
Egregio lettore,
con l’avvicinarsi del periodo delle dichiarazioni dei redditi, i C.A.F. (centri assistenza fiscale) si divertono a disorientare il contribuente in merito alle detrazioni fiscali.
Innanzi tutto i C.A.F. debbono accettare il modello fornitole dall’amministratore che, ritengo giustamente, deve essere da loro compilato con i dati di coloro che effettivamente possono fruire delle detrazioni fiscali.
Non raramente accade che a pagare le spese di ristrutturazione sia il figlio convivente del proprietario dell’immobile e che il versamento comunque venga effettuato a nome del proprietario. Come può l’amministratore conoscere il soggetto che fiscalmente detrae? Per tal motivo si certifica la quota detraibile attribuendola all’immobile e non al proprietario dell’immobile.
L’agevolazione non spetta solo ai proprietari ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Si possono elencare come segue:
• proprietari o nudi proprietari
• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
• locatari o comodatari
• soci di cooperative divise e indivise
• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
• soggetti che producono redditi in forma associata, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
Per quanto attiene l’avvenuto trasferimento della proprietà, per poter usufruire della detrazione fiscale bisogna vedere cosa è stato riportato nell’atto notarile. In sostanza, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile: in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile.
Sperando di esserle stato d’aiuto, porgo
Distinti Saluti
Vincenzo CAPOBIANCO
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