Febbraio – 5
Da qualche giorno mi è stato notificato un atto da parte del tribunale per una richiesta di decreto ingiuntivo avanzata dall’impresa di pulizie del condominio che non viene pagata da oltre un anno. Mi chiedo perché soltanto a me e non all’intero condominio? Perché l’amministratore non ha provveduto al pagamento dell’impresa? Perché l’amministratore non ha provveduto a farsi pagare dai condomini in ritardo con i pagamenti?
Egregio Lettore,
mi spiace dirLe che l’atto notificatole è formalmente corretto e, per quanto le dirò di seguito, non vorrei essere nei suoi panni.
Preferisco rispondere alle sue domande in ordine inverso.
Voglio essere fiducioso nel fatto che il suo amministratore si sia attivato per il recupero delle somme dai condomini morosi in tempi precedenti all’atto notificatole. Se così non fosse esisterebbero delle responsabilità indirette attribuibili al suo cattivo operato.
Presumo che l’impresa di pulizie, prima di arrivare a questa estrema azione, abbia tentato tutte le strade percorribili per il recupero bonario del proprio credito. Stupisce il fatto che la stessa non viene pagata da oltre un anno: ciò starebbe a significare o che esistono diversi condomini non in regola con il pagamento delle quote condominiali oppure che c’è qualche condomino in forte debito verso l’amministrazione del condominio. Entrambe le situazioni dovrebbero essere visibili anche nell’ultimo bilancio consuntivo condominiale. Certo è che l’amministratore, con una situazione di cassa in passivo, non è tenuto al pagamento dei fornitori con proprie anticipazioni: invece, avrebbe dovuto informare il condominio di detta situazione per consentire ai sigg. condomini di prendere provvedimenti in merito. Allo stesso tempo ritengo che nel caso in cui fosse stata la maggioranza dei sigg. condomini ad essere in arretrato con i pagamenti, forse, comunque non si sarebbe arrivati a nessuna conclusione positiva.
Lasciando ora tutte le possibili considerazioni che restano puramente delle ipotesi, è bene che Le enunci come stanno effettivamente le cose dal punto di vista legale.
Quando i debiti sono stati contratti dal condominio per il godimento di beni e servizi comuni, quindi non riferibili al singolo proprietario o conduttore, è applicabile la presunzione di solidarietà a carico di tutti i condomini in applicazione dell’art. 1294 del codice civile. In virtù di questa solidarietà tra condomini è consentito al creditore di proporre atto ingiuntivo avverso il condominio per il recupero del credito e di opporlo nei confronti di un condomino qualunque (cfr. Sentenza n. 14593 del 30/07/04 – Cassazione, Sentenza n. 8530 del 27/09/1996 – Cassazione). Quindi, la condotta adottata dal titolare dell’impresa di pulizie è corretta: Lei sarà costretto al pagamento della somma richiesta è, se vorrà recuperare la stessa, dovrà a sua volta esercitare diritto di regresso nei confronti dei restanti sigg. condomini per le rispettive quote di pertinenza. Inoltre, avrà facoltà di citare per danni i condomini morosi per il maggior esborso causato. (cfr. sentenza n. 1510 del 23/02/1999- Cassazione).
Fiducioso che queste poche righe possano esserLe state d’aiuto e che tutto Le si risolva nel più breve tempo e nel miglior modo possibile , porgo
Distinti Saluti
Vincenzo CAPOBIANCO
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