Dicembre – Barriere Archtiettoniche
Il palazzo in cui risiedo è sprovvisto di ascensore e pur volendolo installare non assolverebbe a pieno la sua funzione in quanto non fermerebbe sui pianerottoli antistanti gli ingressi degli appartamenti. Nello stabile risiede anche una famiglia in cui è presente una persona con problemi di deambulazione. Purtroppo l’assemblea non volle a suo tempo deliberare opportuni provvedimenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ma nonostante ciò è stata collocata una poltroncina mobile sulle scale che in qualche modo risulta essere d’intralcio. Ciò che vorrei sapere è la legittimità dell’installazione di questa poltroncina.
Gentile Signore,
la giurisprudenza indica che le modifiche alle parti comuni dello stabile volte a conseguire l’abbattimento delle barriere architettoniche possono essere approvate dall’assemblea con la maggioranza ordinaria, ossia con la metà degli intervenuti ed almeno la maggioranza dei millesimi in prima convocazione oppure 1/3 sia dei partecipanti al condominio che delle quote millesimali. Da quello che ha riferito nella premessa alla sua richiesta risulta evidente che nessuno dei condomini, eccetto l’interessato, ha ritenuto opportuno eseguire le suddette opere in quanto il relativo costo sarebbe stato sostenuto secondo le quote millesimali. Pertanto, l’interessato, trascorsi tre mesi dalla presentazione della richiesta, non avendo l’assemblea deliberato favorevolmente in tal senso, legittimamente ha installato a proprie spese la poltroncina in questione, augurandomi tra l’altro che sia riuscito ad ottenere i contributi previsti dal Comune o dalla Regione.
E’ pur vero che tale installazione comporta un certo intralcio sulla scala ma non credo che la renda inservibile: in certe situazioni bisogna cercare di venirsi incontro il più possibile.
Fiducioso di esserle stato d’aiuto, porgo
Distinti Saluti
Vincenzo CAPOBIANCO
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