Aprile 2015

On 20 Giugno 2015 by admin

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Abito in condominio di 12 appartamenti su tre piani. Da qualche tempo è venuto un nuovo inquilino nell’appartamento accanto al mio e questo di è portato dietro un cane lupo. Io non ho paura dei cani ma mia moglie sì. Diversi anni fa il condominio apportò una modifica al regolamento di condominio datoci dal costruttore che nulla diceva in merito alla possibilità di tenere gli animali nell’appartamento, e decise che non era possibile tenere in casa cani di grossa taglia. Purtroppo oggi ci troviamo in questa situazione ed il proprietario dell’appartamento non intende far nulla verso il suo inquilino affinché porti altrove il cane. Può darmi qualche consiglio.

 

Egregio Lettore, prima di tutto faccio un breve excursus per motivare le mie conclusioni.

Una delle più importanti novità introdotte dalla Legge 220/12 in materia di regolamento  di condominio  è quella  al quinto comma dell’art. 1138 del codice civile che stabilisce l’impossibilità per i regolamenti condominiali di vietare il possesso di animali domestici.

Nel primo testo di riforma la norma, recependo gli orientamenti giurisprudenziali, riguardava gli animali definiti da “compagnia” riconosciuti come “esseri senzienti” e per tal motivo, il gatto, come anche il cane, deve essere considerato come membro della famiglia. Nella stesura definitiva della riforma il termine “animali da compagnia” è stato invece sostituito con “animali domestici”.

La differenza tra i due termini è sostanziosa: tra gli animali domestici sicuramente non rientrano gli “animali esotici” (ad. es. i serpenti), mentre gli animali da compagnia o d’affezione non sempre vengono considerati domestici (ad es. criceti,  conigli etc.).

La nuova norma, secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali, va applicata ai regolamenti condominiali ordinari e non a quelli contrattuali che invece possono legittimamente limitare i poteri spettanti ai condomini sulle parti di esclusiva proprietà. I regolamenti assembleari non possono invece  inserire clausole limitative della proprietà e della libertà del singolo condomino e pertanto nemmeno vietare la detenzione degli animali domestici (Cass. n. 3705/11).

Fatte queste precisazioni, è palese che non è possibile vietare il possesso del cane come da lei voluto, ma ovviamente l’animale va tenuto nel rispetto delle norme generali in materia,  tra le quali l’obbligo di mantenerlo in maniera decorosa, di tenere pulite le aree in cui vive e le aree di passaggio nel caso le sporcasse, di portarlo a guinzaglio in ogni luogo pubblico o spazio comune e con l’utilizzo di museruola nel caso manifestasse indole aggressiva (cfr. ordinanza anno 2009, Ministero della salute). Il proprietario dell’animale resta a tutti gli effetti responsabile civilmente per eventuali danni causati dall’animale (cfr. art. 2052 codice civile) e per le immissioni moleste  (disturbo della quiete) che superino la normale tollerabilità (art.844 codice civile), nonché responsabile penalmente (art. 652 Codice Penale) per omessa custodia di animali .

Purtroppo sono spiacente di concludere comunicandole che, oltre a pretendere il rispetto delle norme generali in materia di custodia degli animali, nessuna pretesa potrà avanzare per l’allontanamento del cane.

 

Sperando si esserle stato di aiuto, porgo.

 

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

 

Si invitano i Sigg.ri Lettori a far pervenire le proprie domande al Sig. Capobianco Vincenzo presso la redazione del giornale, Via Madonna di Ponza, 04023 Formia (LT) – Tel/Fax 0771-772050 oppure inviandole via Internet ( amm.cond.vcapobianco@libero.it ).

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