Agosto 2014

On 28 Settembre 2014 by admin

serapofontania3_1355745426[1]Nell’edificio è stata richiesta l’installazione di un ascensore da parte dei proprietari degli appartamenti dell’ultimo piano. Sono certo del fatto che chi non vuole partecipare è esonerato dalle spese ma vorrei chiederle chiarimenti in merito a quale maggioranza occorre per l’installazione. Inoltre vorrei sapere se esistono situazioni in cui oggettivamente un impianto ascensore non può essere installato.

Egregio Lettore,

l’installazione dell’impianto ascensore successivamente alla realizzazione dell’edificio costituisce un’innovazione ai sensi dell’art. 1120 del codice civile.

Secondo le norme del Codice Civile ante riforma della Legge 220/2012, la delibera riguardante l’installazione dell’impianto doveva essere adottata con un numero di voti che rappresentasse la maggioranza dei partecipanti al condominio e almeno due terzi del valore millesimale. D’altro canto, l’art. 2 della Legge n. 13/1989 per l’abbattimento delle barriere architettoniche prevedeva che le deliberazioni aventi per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette a eliminare le barriere architettoniche venissero approvate dall’assemblea  secondo i commi 2 e 3 dell’art. 1136 del Cod. Civ., ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e almeno la metà dei millesimi del valore dell’edificio in prima convocazione, oppure con un numero di voti che rappresenti un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio (Sentenza Corte di Cassazione n. 8286 del 20/04/2006 e n. 14384 del 29/07/2004).

Con l’entrata in vigore della precitata Legge 220/2012 avvenuta il 18/06/2013, tutto cambia essendo previste espressamente delle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Infatti il riformato art. 1120 del Codice Civile, al secondo comma, prevede che i condomini con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136 (ovviamente della Legge 220/2012) possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento

del consumo energetico degli edifici … omissis …

Pertanto, ad oggi le deliberazioni per l’installazione dell’impianto ascensore potranno ritenersi validamente assunte se riportanti un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

E’ vero che l’installazione dell’ascensore spesso comporta la riduzione dell’originale utilizzo di alcune parti comuni ma le disposizioni dell’art. 1120 lo consentono in quanto viene offerto un utilizzo diverso e migliorativo di quella parte comune (cfr. Cass. n. 4152 del 29/04/1994), non essendo necessariamente previsto che dall’innovazione debba derivare per il condomino dissenziente un vantaggio compensativo. Addirittura, nel caso in cui l’ascensore venisse installato a cura e spese di un solo condomino non si renderebbe necessaria neanche l’autorizzazione da parte dell’assemblea purché non venga alterata la destinazione d’uso del bene e non ne venga limitato il godimento agli altri partecipanti al condominio (Sent. Cassazione n. 24006 del 27/12/2007).

Di contro, la sentenza della Cassazione n. 12847/2007 ha stabilito che l’installazione di un ascensore non può avere luogo quando comporta una riduzione della preesistente possibilità di uso delle scale, ovvero una riduzione della rampa scale in misura tale da renderla disagevole al passaggio di due persone contemporaneamente o problematico per il trasporto di oggetti di grosse dimensioni.

Sperando di esserLe stato d’aiuto e augurandole di risolvere quanto prima il problema, porgo

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

 

Si invitano i Sigg.ri Lettori a far pervenire le proprie domande al Sig. Capobianco Vincenzo presso la redazione del giornale, Via Madonna di Ponza, 04023 Formia (LT) – Tel/Fax 0771-772050 oppure inviandole via Internet ( amm.cond.vcapobianco@libero.it ).

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