Agosto – 12
Nel condominio i proprietari degli ultimi piani stanno pensando di installare l’ascensore. Anch’io abito nei pani alti e vorrei sapere se basta la maggioranza per installare l’ascensore o se ci vuole il consenso dei 2/3: molti sono contrari e mettono scuse di ogni tipo pur di rimandare l’argomento.
Egregio Lettore,
con sentenza n. 28920 del 27 dicembre 2011, in linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale, la Cassazione ha ribadito che, sebbene l’installazione dell’ascensore costituisca un’innovazione per la quale, ai sensi dell’articolo 2 della legge n.13 del 1989, sia sufficiente la maggioranza prescritta dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile, devono essere rispettati i limiti previsti dagli articoli 1120 e 1121 cod. civ. Conseguentemente non può essere consentita quell’opera che rende talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
L’articolo 1 della legge n.13/1989 ha disposto che i nuovi progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici o alla ristrutturazione di interi edifici devono essere redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici.
Il successivo articolo prevede che le deliberazioni aventi per oggetto le innovazioni dirette a eliminare le barriere architettoniche da attuare negli edifici privati si considerano approvate dall’assemblea del condominio, in prima e seconda convocazione, con le maggioranze ordinarie previste dall’articolo 1136, comma 2 e 3, del codice civile e non con la maggioranza prevista dal 5 comma dello stesso articolo per le innovazioni. Nell’ipotesi in cui il condominio rifiutasse di assumere, oppure non assumesse entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni aventi per oggetto gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, la legge consente al portatore di handicap o chi lo rappresenta il diritto di porre in essere, a proprie spese, una serie di strumenti per ovviare alla presenza delle barriere architettoniche. Ed invero, secondo le previsioni normative, in tal caso il singolo può installare servoscala, strutture mobili e facilmente rimovibili nonché modificare l’ampiezza delle porte d’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle scale.
La menzionata normativa è applicabile ad ogni unità immobiliare, sia che si tratti di case unifamiliari, sia che si tratti di edifici in condominio, e anche se all’interno dell’edificio non vi sono persone portatrici di handicap. La ratio degli interventi della legge n.13/1989, difatti, è proprio quella di consentire la visitabilità degli edifici da parte di tutti coloro che hanno occasione di accedervi, tenuto conto del fatto che i disabili possono avere con l’immobile anche relazioni di natura diversa dalla proprietà (Tribunale di Milano, 26 aprile 1993).
Pertanto, fatto salvo il rispetto dei limiti imposti secondo comma dell’art. 1120 e dall’art. 1121 del codice civile, l’installazione dell’ascensore va deliberata in prima convocazione con i voti della maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio, mentre in seconda convocazione con i voti di un terzo dei partecipanti al condominio rappresentanti almeno un terzo del valore dell’edificio.
Sperando di esserLe stato d’aiuto e augurandole di risolvere quanto prima il problema, porgo
Distinti Saluti
Vincenzo CAPOBIANCO
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