Agosto – 13
Stiamo per decidere in merito alla ristrutturazione dell’edificio e, quale proprietario del terrazzo dove sono poggiate le antenne televisive di tutti gli appartamenti, vorrei prospettare la realizzazione di un impianto centralizzato anche per una questione di decoro- Purtroppo sono certo che alcuni condomini non saranno assolutamente interessati. Cosa mi consiglia di fare?
Egregio Lettore,
le regole tecniche per la realizzazione degli impianti d’antenna condominiali centralizzati sono state previste nel Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2013. Tra gli obiettivi:
– la riduzione ove non possibile l’eliminazione della molteplicità di antenne individuali;
– disciplinare la progettazione, la realizzazione e la manutenzione degli impianti.
– adeguare gli impianti d’antenna condominiali ai requisiti di qualità conseguenti al riutilizzo di parte della banda UHF da parte dei servizi di comunicazione elettronica mobili e personali.
Il decreto prevede che l’installazione di ogni impianto centralizzato sia preceduta dall’individuazione di tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e di quelli satellitari prescelti. Conseguentemente dovrà essere garantita parità di trattamento ai segnali, sia terrestri che satellitari, evitando discriminazioni nella distribuzione del segnale alle diverse utenze (art. 4). In tale provvedimento è presente anche una clausola (ispirata dal D.Lgs. 259/2003 sulle comunicazioni elettroniche) che consente agli abitanti di un dato immobile l’installazione, sulle proprietà o porzioni di proprietà di altri condomini, di antenne singole per la ricezione di servizi di radiodiffusione e radioamatoriali, a condizione che le antenne (con relativi sostegni, cavi e accessori) non arrechino danno a detta altrui proprietà o a terzi.
Gli impianti di ricezione e distribuzione dei segnali dovranno essere a norma, con obbligo di certificazione da parte dell’installatore. Costui dovrà innanzitutto effettuare un sopralluogo al fine di:
– verificare la situazione dell’impianto del sistema ricevente, valutando gli interventi necessari per l’adeguamento e l’installazione del nuovo ricevitore, redigendo apposita relazione tecnica del lavoro da effettuarsi e relativi costi da sottoporre al cliente. Per l’adattamento degli impianti esistenti occorrerà rivedere il sistema delle antenne riceventi, la centralina e, ove necessario, l’intero impianto dell’edificio e/o degli appartamenti. Proprio gli impianti di edificio e di appartamento dovranno essere opportunamente “schermati” e “adattati d’impedenza” mediante l’impiego di cavi e componenti adeguati da installare a regola d’arte, garantendo anche l’isolamento RF (radio-frequenza) fra le varie prese dell’impianto tv/multimediale per evitare interferenze tra i diversi ricevitori collegati sullo stesso impianto.
Per quanto attiene il decoro architettonico dell’edificio, esso va inteso come l’estetica data dall’insieme di linee e strutture ornamentali che segnano e identificano le varie parti dell’edificio fornendogli nel suo insieme, una precisa fisionomia, al di là che sia o meno di pregio artistico.
Per verificare la sussistenza o meno dell’alterazione del decoro architettonico derivante dall’installazione di un’antenna (individuale o centralizzata) bisogna considerare le condizioni in cui l’edificio si trovava prima dell’installazione, accertandosi che l’installazione incida effettivamente sull’aspetto generale dell’immobile e non su singole parti o elementi dello stesso. Non è pensabile che l’installazione di una antenna sia pregiudizievole del decoro se effettuata su un immobile la cui estetica risultava già compromessa.
In conclusione, il rispetto del decoro architettonico e la sua esigenza di poter fruire liberamente della proprietà del terrazzo sono controbilanciati dal diritto all’informazione che, secondo le norme di legge, deve essere comunque garantito. Certamente un impianto centralizzato arreca un minore impatto rispetto alla moltitudine di antenne e parabole individuali; tuttavia è prevista la possibilità per il singolo condomino di installare il proprio impianto pur in presenza dell’impianto collettivo (senza compromettere agli altri condomini l’uso della parte comune e senza danneggiare le singole proprietà private). Non può essere imposta la rimozione di un impianto individuale, per obbligare il singolo all’utilizzo dell’impianto centralizzato: ove l’opera risultasse indecorosa, il condominio può intervenire per modificarne la condizione ed eventualmente decidere una diversa dislocazione avente minor impatto.
Sperando di esserle stato d’aiuto, porgo
Distinti Saluti
Vincenzo CAPOBIANCO
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