Maggio – 13
Ho messo in vendita un appartamento in condominio facente parte di uno stabile abbastanza datato che si trova a Formia. Debbo procedere alla certificazione energetica dell’appartamento, ma dalle notizie che mi hanno dato alcuni colleghi, pare che l’amministratore sia obbligato a far fare la certificazione energetica dell’intero stabile e quindi io non dovrei sostenere alcun costo direttamente. Gradirei sue delucidazioni.
Egregio Lettore,
le informazioni che le hanno fornite, solamente in parte sono vere, specialmente se si considera la tipologia di edifici presenti in zona.
L’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 chiarisce che la certificazione, in caso di edificio condominiale, deve riguardare il singolo appartamento. Tale certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre che sulla valutazione dell’appartamento interessato, anche sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia oppure su una certificazione comune dell’intero edificio per i condomini dotati di un impianto termico comune.
Nelle Linee guida nazionali per la certificazione energetica è previsto un procedimento semplificato per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica relativo a un appartamento facente parte di un edificio condominiale: il certificatore anziché procedere alle specifiche valutazioni riguardanti la singola unità immobiliare, necessarie ai fini della certificazione energetica, potrà più semplicemente rilasciare l’attestato fondandosi sulle valutazioni già compiute per un altro appartamento facente parte dello stesso condominio e avente caratteristiche tipologiche (e strutturali) identiche oppure sulle valutazioni che riguardino l’intero edificio se dotato di impianto termico comune.
Restano estranei da questa proceduta semplificata gli edifici condominiali in cui i singoli appartamenti sono dotati di impianto termico autonomo.
Per quanto riguarda gli obblighi dell’amministratore (solo in caso di edificio dotato di impianto termico centralizzato), l’ultimo capoverso del paragrafo 7.5, ‘allegato A, Decreto Ministeriale del 26 giugno 2009, stabiliva che «è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire ai condomini le informazioni e i dati necessari». Il successivo Decreto Ministeriale del 22 novembre 2012 ha sostituito la precedente frase con il seguente periodo «è fatto obbligo agli amministratori degli stabili e ai responsabili degli impianti di fornire ai condomini o ai certificatori, da questi incaricati, tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici, compreso il libretto di impianto (o di centrale) per la climatizzazione, necessari alla realizzazione della certificazione energetica degli edifici».
Ciò è in linea con quanto previsto dalla legge di riforma del condomino secondo cui l’amministratore deve conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione, riferibile sia al rapporto con i condomini e sia allo stato tecnico‐amministrativo dell’edificio e del condominio (art. 1130 n. 8, in vigore dal 18 giugno 2013). Del resto, essendo l’amministrazione del condominio un rapporto inquadrabile nel mandato di rappresentanza, i sigg. condomini debbono ottenere dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti sopra detti in qualunque momento (ovvero, previa appuntamento), purché l’esercizio di tale potere non sia contrario a principi di correttezza e i relativi costi siano assunti dai condomini richiedenti.
Concludendo, se l’edificio in cui è ubicato l’appartamento messo in vendita non ha l’impianto termico centralizzato, egregio lettore, dovrà provvedere direttamente ad incaricare un tecnico che le faccia la relativa la certificazione energetica a sue spese.
Sperando di esserle stato d’aiuto, porgo
Distinti Saluti
Vincenzo CAPOBIANCO
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