Marzo – 12

On 25 Novembre 2013 by admin

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Abito al quarto piano di un palazzo senza ascensore e sono stato costretto a chiedere all’amministratore di discutere in assemblea l’installazione di un ascensore a causa di un grosso problema che sto subendo.

Alcuni proprietari sono stati già interpellati e qualcuno mi ha risposto di cambiare casa.

Come pensa debba muovermi?

Egregio Lettore,

chi le ha risposto di cambiare casa ha veramente esagerato e spero per lei che nel condominio sia il solo a pensarla così.

Posso venirle in aiuto fornendole fare è fornire qualche nozione in merito alla possibilità di procedere all’installazione dell’impianto ascensore.

Innanzi tutto, qualora non l’avesse già fatto, la inviterei ad inoltrare al condominio la sua richiesta a mezzo raccomandata, in quanto l’art. 2 della Legge n. 13/1989 prevede un’autotutela per il portatore di handicap nel caso in cui il condominio non provvedesse a deliberare l’abbattimento delle barriere architettoniche entro tre mesi dalla richiesta (avanzata in forma scritta).

Nel caso in cui l’assemblea non venisse convocata ci sono delle responsabilità dirette dell’amministratore mentre, nel caso in cui l’assemblea respingesse la richiesta o non deliberi in merito entro tre mesi, la Legge prevede la possibilità per il portatore di handicap d’installare a propria cura e spese un servo-scala o delle strutture facilmente rimovibili, quali piattaforme mobili, carrozzelle monta-scale, automatismi per apertura di porte e cancelli, ecc. .

Non è invece riconosciuto al portatore di handicap la facoltà di apportare modifiche permanenti agli edifici, consentendo, come già detto, soltanto di installare opere facilmente rimovibili .

Da parte dell’assemblea, l’installazione dell’impianto successivamente alla realizzazione dell’edificio costituisce un’innovazione ai sensi dell’art. 1120 del codice civile e pertanto la delibera d’installazione dovrebbe essere adottata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e almeno due terzi del valore millesimale. E’ vero che l’installazione dell’ascensore spesso comporta la riduzione dell’originale utilizzo di alcune parti comuni ma le disposizioni dell’art. 1120 lo consentono in quanto viene offerto un utilizzo diverso e migliorativo di quella parte comune (cfr. Cass. n. 4152 del 29/04/2007).

D’altro canto, l’art. 2 della Legge n. 13/1989 per l’abbattimento delle barriere architettoniche  prevede che le deliberazioni aventi per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette a eliminare le barriere architettoniche vengano approvate dall’assemblea  secondo i commi 2 e 3 dell’art. 1136 del Cod. Civ., ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e almeno la metà dei millesimi del valore dell’edificio in prima convocazione, oppure con un numero di voti che rappresenti un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio (Sentenza Corte di Cassazione n. 8286 del 20/04/2006 e n. 14384 del 29/07/2004). Ne deriva che detti quorum assembleari sono richiesti anche per le opere accessorie all’installazione dell’impianto ascensore, quali apertura di varchi o allargamenti di porte, ecc.

Resta da capire se è possibile procedere a propria cura e spese all’installazione dell’impianto ascensore nelle parti comuni.

La norma dell’art. 1120 del codice civile disciplina l’esecuzione di innovazioni che comportano spese a carico di tutti i condomini su base millesimale, con la conseguenza che se manca tale presupposto deve trovare applicazione l’art. 1102 del codice civile in materia di comunione.

Pertanto, nel caso in cui l’ascensore venisse installato a cura e spese di un solo condomino non si renderebbe necessaria neanche l’autorizzazione da parte dell’assemblea purché non venga alterata la destinazione d’uso del bene e non ne venga limitato il godimento agli altri partecipanti al condominio. (Sent. Cassazione n. 24006 del 27/12/2007).

Però bisogna aggiungere che, seppur limitata a sentenze di Tribunale e di Corte d’Appello, esiste anche giurisprudenza discordante da quanto sopra riportato.

Con le considerazioni di cui sopra, sia che l’assemblea si esprima in senso negativo o che la stessa tenda a non esprimersi nei termini temporali succitati, Le consiglierei di adire le vie legali chiedendo direttamente al Tribunale un ricorso d’urgenza (ex. art. 700 cod. proc. Civ.).

Sperando di esserLe stato d’aiuto e augurandole di risolvere quanto prima il problema, porgo

 

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

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