Novembre – 9
Nel gennaio 2008 con assemblea condominiale, si è deliberato all’unanimità il rifacimento delle tabelle millesimali. Con assemblea del 18.11.2009 si è deliberato il rifacimento del tetto a seguito ingiunzione dei vigili del fuoco. Poiché la nuova tabella non è ancora stata approvata e di conseguenza non è in vigore, la spesa relativa al tetto è stata calcolata con la vecchia tabella.
Nella medesima assemblea alcuni condomini hanno richiesto l’approvazione urgente della nuova tabella con assemblea che si terrà il 3.12.2009.
Nel caso in cui fosse approvata all’unanimità la nuova tabella questi condomini hanno il diritto di chiedere e di ottenere che la spesa del tetto sia riformulata con i nuovi parametri a loro favorevoli?
Hanno anche il diritto di chiedere e di ottenere il ricalcolo delle spese sostenute a partire dal gennaio 2008?
Egregio Lettore,
le tabelle millesimali possono essere modificate bonariamente soltanto con il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio o mediante l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Le tabelle originarie restano valide fino al momento in cui non vengono cambiate: esse hanno forza di “legge” vincolante per tutti i condomini.
Nell’interesse del condominio che nel gennaio 2008 prese atto nella necessità di revisionare le tabelle millesimali, auguro che l’approvazione delle nuove tabelle avvenga quanto prima datosi che, qualora mancasse l’unanimità d’intenti, i singoli sarebbero costretti a chiedere l’intervento del Giudice. Quest’ultimo provvederebbe ad incaricare un tecnico per la relativa consulenza (CTU): il tutto con ovvi aggravi di spesa..
In effetti, il Consulente Tecnico d’Ufficio provvederebbe a ripetere il lavoro già fatto dal tecnico incaricato dal condominio, tornando a rilevare l’esistenza di eventuali errori che giustificano la revisione della tabella millesimale, ovvero tornando ulteriormente a determinare i nuovi valori millesimali.
Le nuove tabelle troveranno applicazione solo a decorrere dal momento in cui la delibera assembleare (o la sentenza emessa dal magistrato) diviene definitiva, ossia trascorsi i termini per l’impugnativa.
Ciò sembrerebbe consentire un ulteriore vantaggio per coloro che fino all’attuazione della nuova tabella pagheranno in meno rispetto a quanto effettivamente dovuto, ma così non è!
Proprio per evitare questo, la Giurisprudenza ha stabilito più volte la retroattività della sentenza di revisione delle tabelle millesimali, imponendone la validità dal momento in cui è stato promosso il giudizio di revisione: ossia dovrà essere rivista tutta la contabilità condominiale dalla data in cui è stato promosso il giudizio (cfr. Sent. di Cassazione n. 16643/2007).
Concludendo, l’assemblea del gennaio 2008 ha deliberato la revisione delle tabelle millesimali in quanto conscia dell’esistenza di uno squilibrio nella determinazione dei valori esistenti: pertanto eviterei di parlare di parametri favorevoli o sfavorevoli!
Rispondendo alle sue domande affermo che i riparti di spesa, al momento, vanno effettuati secondo le tabelle in vigore: spetterà all’assemblea determinare sin d’ora che il consuntivo delle opere venga riformulato secondo le nuove tabelle qualora le stesse non venissero approvate in tempo utile.
Altresì, per equità, inviterei il condominio a riflettere e uniformarsi all’orientamento giurisprudenziale derivante dalla sentenza succitata, concedendo la revisione della contabilità solamente a partire dal gennaio 2008, ovvero dalla data in cui il condominio ha preso coscienza della necessità di revisionare le tabelle millesimali.
Sperando di essere stato d’aiuto, Le porgo
Distinti Saluti
Vincenzo CAPOBIANCO
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