Giugno – 7
Sono stato derubato dai ladri entrati nell’appartamento tramite le scalette delle impalcature dell’impresa che sta eseguendo i lavori di manutenzione del condominio. Ritengo che ci sia responsabilità sia dell’impresa che del condominio e pertanto ho provveduto a chiedere loro i danni subiti. Cosa ne pensa? Il condominio è obbligato al risarcimento dei danni qualora l’impresa non intendesse provvedere?
Egregio Lettore,
sarebbe stato opportuno che l’impresa, all’atto della sottoscrizione del contratto d’appalto dei lavori, avesse esibito all’amministratore polizza assicurativa per copertura dei possibili danni arrecabili terzi, nonché includente tra le garanzie accessorie anche il furto operato tramite ponteggio. Mi auguro che nel suo caso detta copertura assicurativa esista.
Nello specifico, in tema di appalto è l’appaltatore a rispondere di danni provocati a terzi durante l’esecuzione del contratto, in quanto la committenza, tutt’al più, provvede alla verifica della corrispondenza dell’opera al progetto appaltato.
L’appaltatore, e quindi l’impresa, dà esecuzione al contratto d’appalto in piena autonomia, organizzando i mezzi necessari e curando le modalità esecutive secondo le proprie capacità.
Responsabilità della committenza, e quindi del condominio, esisterebbero qualora il fatto lesivo (furto) sia stato agevolato o direttamente connesso all’espressa applicazione di patti contrattuali che abbiano impedito all’appaltatore di porre in essere tutte le dovute opportune cautele e protezioni.
Pertanto, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, se il furto da Lei subito è riconducibile all’omessa adozione delle necessarie cautele nell’allestimento e nella custodia delle impalcature (porte da cantiere, rimozione scale di collegamento, illuminazione, ecc.) il danno conseguente è imputabile solo ed esclusivamente all’impresa appaltatrice che stabilisce autonomamente le modalità esecutive della conduzione dei lavori. (cfr. Sentenze della Corte di Cassazione n. 2836 del 17/05/1979, n. 3621 del 14/06/1982, n. 9707 del 06/10/1997 e n. 5775 del 10/06/1998).
Per quanto riguarda la responsabilità del condominio per il furto da Lei subito, la giurisprudenza è molto ampia: seppur divisa in due orientamenti, moltissime sentenze escludono la responsabilità del condominio ai sensi dell’art. 2051 del codice civile e soltanto alcune ne prospettano una corresponsabilità ai sensi dell’art. 2055 del codice civile.
Conseguentemente ritengo la correttezza della sua richiesta di risarcimento avanzata sia nei confronti dell’impresa che nei confronti del condominio; ma è principalmente nei confronti dell’impresa che bisogna agire concretamente in quanto, presumo che, nel contratto d’appalto e nel capitolato speciale d’appalto inerenti i lavori condominiali non vi siano patti e prescrizioni tali da limitare l’autonomia organizzativa dell’impresa nella realizzazione del cantiere, nonché limitare l’adozione delle opportune cautele.
Personalmente penso che il condominio non sia tenuto alla refusione dei danni nel caso in cui l’impresa non accogliesse le sue richieste..
Sperando di esserLe stato d’aiuto e augurandole di non dover più incorrere in situazioni simili, porgo
Distinti Saluti
Vincenzo CAPOBIANCO
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