Gennaio – 7

On 25 Novembre 2013 by admin

Nell’ultima assemblea condominiale è stato rimosso l’amministratore dall’incarico. L’assemblea non ha approvato il consuntivo delle spese ma lui afferma che avanza dei soldi dal condominio e che comunque non consegnerà le carte al nuovo amministratore se non gli verranno rimborsate le somme che dice di aver anticipato. Qualche condomino dice che essendo stato revocato l’incarico non debbono più farsi i pagamenti a saldo del vecchio amministratore dovendo solo pagare le somme che chiederà con il preventivo. Qualche altro dice che deciderà il nuovo amministratore se è giusto pagare le somme richieste dall’amministratore revocato. Io non ci capisco più nulla. Potrebbe farmi un po’ di chiarezza?

 

Gentile Lettore,

premesso che l’argomento meriterebbe una trattazione più esaustiva, per necessità di spazio le risponderò succintamente citando la giurisprudenza essenziale in merito.

La Corte di Cassazione ha diverse volte ribadito il principio secondo il quale va riconosciuto all’amministratore uscente dall’incarico il diritto di esperire azione per il recupero delle somme anticipate dallo stesso nell’interesse del condominio nell’ambito della sua gestione (Cassazione n. 1286 del 1997, ecc.).

Infatti, nel rapporto tra l’amministratore e condomini inadempienti ai pagamenti, con la cessazione dell’incarico non viene a decadere alcuna responsabilità del singolo condomino: l’obbligazione al pagamento rimane in capo ai singoli per il credito vantato dall’amministratore uscente e quest’ultimo potrà richiederlo nei confronti di ciascuno pro-quota, in attuazione dell’art. 1720 del codice civile.

L’amministratore uscente, per giustificare la richiesta di rimborso delle spese anticipate deve presentare, oltre al consuntivo spese fino al termine del mandato, tutti i documenti giustificativi delle somme richieste.

A nulla vale la sottoscrizione del passaggio di consegne da parte dell’amministratore subentrante nel caso in cui l’amministratore uscente vanti un credito dal condominio per spese indifferibili, seppur riportate in consuntivo ma quest’ultimo non approvato dall’assemblea.

La firma del passaggio di consegne da parte dell’amministratore uscente, infatti, vale solamente come ricevuta della documentazione e non come riconoscimento del debito condominiale: l’amministratore entrante non ha il potere di approvare il conto reso dall’amministratore uscente senza che vi sia stata l’approvazione del rendiconto da parte del condominio (Cassazione n. 5449 del 04/06/1999).

Qualora l’amministratore uscente, per il credito vantato si rifiutasse di effettuare il passaggio di consegne al nuovo amministratore, si esporrebbe al concreto rischio di vedersi citato in giudizio innalzi al magistrato per un procedimento d’urgenza (ex art. 700 cod. proc. Civ.) per la restituzione immediata di tutta la documentazione condominiale.

Rifiutarsi di effettuare il passaggio di consegne, a mio avviso, sarebbe un comportamento malsano e controproducente per l’interesse stesso dell’amministratore uscente.

 

La invito a seguire i suggerimenti sopra riportati, non ascoltando eventuale chiacchiericcio infondato.

Sperando di esserle stato dáiuto, porgo

Distini Saluti,

 

 Vincenzo CAPOBIANCO

V (96)

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