Agosto – 6

On 25 Novembre 2013 by admin

Sono proprietario del terrazzo di copertura dell’edificio e sul mio terrazzo sono state installate alcune antenne per la ricezione TV terrestre e satellitare. Io gradirei rimuoverle e pertanto Le chiedo se posso farlo adducendo come motivazioni l’arbitraria installazione in proprietà privata e i campi elettromagnetici che esse producono.

 

Gentile Signore,

la normativa che riguarda gli impianti antenne è molto ampia.

Per quanto riguarda la possibilità di appellarsi all’esistenza di campi elettromagnetici prodotti è opportuno che provveda prima ad accertarne l’esistenza e a quantificarne l’entità tramite l’interessamento di un tecnico specializzato nel settore.

Certamente, ai fini della sicurezza, anche detti impianti sono regolamentati dalla legge 46/90 “Norme per la sicurezza degli impianti”, in quanto espressamente richiamati al comma B dell’art. 1 di tale legge. Conseguentemente, i soggetti abilitati alla loro installazione, trasformazione e manutenzione debbono essere delle imprese regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A., aventi determinati requisiti tecnico – professionali. Agli edifici adibiti a civile abitazione si applicano le norme per la sicurezza degli impianti prescritte dalla Legge 46/90 e dal D.P.R. 380/2001.

Per quanto concerne le antenne installate da alcuni condomini sul Suo terrazzo, richiamo l’art. 232, comma 2, del D.P.R. 156/1973 che per le antenne radiotelevisive (per la ricezione di programmi televisivi via etere o via satellite) riporta quanto segue:

“Il proprietario o il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini”.

Inoltre, preciso che il comma 5 dello stesso D.P.R. indica espressamente che non è dovuta alcuna indennità al proprietario dell’area interessata dall’installazione.

Nel contempo, l’art. 397, D.P. R. 156 del 29/03/1973 sancisce che le antenne non debbono in alcun modo impedire né il libero uso della proprietà, secondo la destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.

 

Forniti questi chiarimenti, non posso far altro che lasciale a Lei l’interpretazione di quanto sopra.

 

Fiducioso di esservi stato d’aiuto, porgo

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

V (68)

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