Ottobre – 4
Nel condominio in cui abito, dopo oltre quarant’anni dalla costruzione sono iniziati dei lavori di ristrutturazione di notevole entità datosi che bisogna intervenire anche su alcuni solai. Il solaio del mio appartamento verrà rinforzato con delle travi in ferro con conseguente diminuzione dell’altezza dell’appartamento sottostante. Il proprietario sottostante, oltre a volere un indennizzo per la perdita di quota, insiste dicendo che detti lavori modificano le tabelle millesimali. Vorrei approfittare dei lavori in corso per apportare modifiche alla mia abitazione. Posso far fare i lavori ad una ditta di mia fiducia invece di affidarli alla ditta appaltatrice dei lavori condominiali?
Egregio Lettore,
il quesito dianzi somiglia molto a quello postomi nel maggio 2002 e come allora ribadisco che è difficile rispondere succintamente. Comunque cercherò di essere sintetico.
Se in tutti gli appartamenti verranno eseguiti i consolidamenti con travi in ferro certamente non vi sarà bisogno di variare le tabelle millesimali e né tanto meno si dovrà riconoscere nulla a nessuno per la diminuzione d’altezza degli appartamenti.
Nel Suo caso, invece, detti interventi verranno eseguiti soltanto in alcuni immobili e conseguentemente è possibile affermare che una qualche incidenza. Incidenza di poco conto in quanto, all’epoca in cui è stato costruito l’edificio, il tecnico redattore delle tabelle millesimali avrà sicuramente utilizzato la superficie dell’immobile (e non il volume) per la determinazione dei singoli valori.
Quindi, personalmente, ritengo che revisionare le tabelle millesimali non sia una cosa fondamentale e indispensabile a meno che il condominio non sia fin da ora d’accordo all’unanimità.
In merito all’indennizzo per la perdita di altezza dell’appartamento sottostante posso soltanto dire che nel Suo caso esistono gli estremi per ottenerlo: chi e come dovrà pagare tale indennizzo è meglio che venga deciso da tecnici competenti previa consultazione di un legale.
Per le modifiche dell’appartamento di Sua proprietà nel contempo dei lavori di manutenzione dell’edificio, ritengo opportuno che ad eseguire le stesse sia la ditta che ha in appalto le opere del condominio.
Ciò scaturisce dal fatto che una ditta di Sua fiducia non può entrare nel cantiere condominiale se non autorizzata dalla ditta che ha in consegna lo stesso. Tra l’altro, ammesso che tale autorizzazione venga concessa, l’ingresso in cantiere della Sua ditta di fiducia, che deve tassativamente possedere tutti i requisiti previsti per Legge, comporterebbe l’ampliamento del piano di sicurezza previsto dal Coordinatore della sicurezza oltre ad una serie di adempimenti da parte della Direzione Lavori: il tutto con un aggravio di spesa che spetterebbe soltanto a Lei pagare.
A fronte delle suddette considerazioni, consiglio di far eseguire anche i lavori nel Suo appartamento alla ditta appaltata dal condominio.
Nel caso decidesse comunque di appaltarli a ditta di Sua fiducia sarebbe preferibile attendere la chiusura del cantiere oggi in corso.
Fiducioso che queste poche righe possano esserLe state d’aiuto, porgo
Distinti Saluti
Vincenzo CAPOBIANCO
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