Marzo – 4
Nel condominio in cui abito si è tenuta un’assemblea per resistere in giudizio contro una ditta che ci ha citati in tribunale. Ci sono stati alcuni condomini che hanno manifestato la loro volontà di non partecipare alle spese di causa. E’ legittima la loro posizione? Possono essere estromessi dalla partecipazione alle spese? E’ sufficiente la sola verbalizzazione della loro volontà?
Gentile Lettore,
l’argomento da trattare è molto ampio, ma cercherò di fare una sintesi esauriente che non possa prestarsi a diverse interpretazioni.
Per quanto riguarda la posizione dei dissenzienti, essa è legittima datosi che è una scelta derivante dalla facoltà posseduta dagli interessati, senza che vi sia l’obbligo di fornire motivazione alcuna.
L’art. 1132 del codice civile attribuisce al condomino dissenziente il diritto di separare la propria responsabilità per le conseguenze di una lite in caso di soccombenza del condominio. Conseguentemente, l’amministratore non può che ripartire i costi del giudizio soltanto a carico dei restanti condomini.
Allo stesso tempo però, l’art. 1132 stabilisce che, se l’esito della controversia sia stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne ha tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che il condominio non è riuscito a recuperare dalla parte soccombente.
Per quanto riguarda la forma di manifestazione del dissenso, questo, a norma dell’art. 137 del cod. proc. civ., dovrebbe essere notificato all’amministratore, entro i 30 giorni dalla venuta a conoscenza della delibera, tramite ufficiale giudiziario e su foglio uso legale in bollo.
Comunque, la giurisprudenza ha chiarito che tale atto di dissenso, non avendo destinazione e valenza processuale, può essere notificato con modalità tali da renderne certo il momento della sua manifestazione per controllare l’avvenuta presentazione entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1132 del codice civile. Conseguentemente, il dissenso può essere espresso sia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e sia direttamente a verbale successivamente alla deliberazione inerente l’azione giudiziaria.
Sperando di esserLe stato d’aiuto, porgo
Distinti Saluti
Vincenzo CAPOBIANCO
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