Febbraio – 4
Da oltre dieci anni ho acquistato un appartamento in condominio e l’anno scorso sono venuto a conoscenza che l’ex proprietario del mio immobile, unitamente ad altri condomini era tra i promotori di una azione legale nei confronti di terzi. Nessuno mi aveva mai accennato nulla fino al momento in cui l’amministratore, contattato dagli avvocati, ha provveduto a discutere in assemblea l’abbandono di detta causa. Oggi l’amministratore mi chiede insistentemente il versamento delle somme dovute per la chiusura di detta causa nonostante che le stesse siano di competenza del precedente proprietario dell’appartamento. Secondo Lei, le richieste avanzate dall’amministratore sono fondate? Posso in qualche modo rivalermi sulla persona che mi ha venduto l’appartamento?
Gentile Lettore,
sono consapevole del disappunto che proverà nel leggere quanto segue, ma giuridicamente l’amministratore ha ben formulato le richieste avanzate nei Suoi confronti.
A nulla sarebbero valsi gli inviti e i solleciti di pagamento eventualmente inviati al precedente proprietario in quanto chi Le ha venduto l’immobile potrebbe essere deceduto, irreperibile o non intenzionato a pagare. Conseguentemente, avrebbe dovuto provvedere sempre Lei.
L’obbligo di pagamento delle spese condominiali è configurato, dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, come una obbligazione cosiddetta “propter rem”, cioè legata al diritto di proprietà del singolo condomino, su di una porzione di edificio in condominio, al momento in cui sorge l’obbligo del pagamento (nel caso di specie, è sorto nell’anno 2003, momento nel quale l’obbligazione è divenuta certa, liquida ed esigibile a carico dei condomini con i relativi ratei di spesa). In particolare, l’obbligo di contribuzione alle spese grava sul condomino attuale per il solo fatto di avere in atto una quota di comproprietà (cf. trib. Roma, 11 aprile 1995, Cassazione n. 6844 del 16/12/88, Cassazione n. 2489 del 22/04/1982). Ne deriva quindi che il trasferimento della proprietà e la successione a titolo particolare, nel diritto di proprietà, comporta il trasferimento di tutti i diritti e obblighi relativi all’immobile.
Quanto dianzi resta valido anche se nell’atto notarile d’acquisto fosse riportata una dichiarazione del venditore simile alla seguente: “il bene venduto è libero da arretrati di tributi e contributi, liti e pendenze e gravami in genere”. Infatti, la dichiarazione del venditore è riferita all’immobile (bene in uso esclusivo) e non alle parti comuni e alle spese condominiali.
Purtroppo, in virtù di ciò, vano sarebbe ogni tentativo di rivalsa nei confronti del venditore.
Con tali premesse, al fine di evitare eventuali atti ingiuntivi nei Suoi confronti, è doveroso consigliarLe di provvedere al pagamento delle somme che Le sono state richieste. ini.
sperando di esserLe stato d’aiuto, porgo
Distinti Saluti
Vincenzo CAPOBIANCO
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