Marzo – Trattativa dati Privacy

On 25 Novembre 2013 by admin

Nel condominio in cui abito, amministrato da uno dei proprietari, a parer mio avvengono delle gravi irregolarità per ciò che concerne il trattamento dei dati personali. Ultimamente è addirittura apparso in bacheca un elenco di nominativi di condomini morosi. E’ veramente una cosa inammissibile!

Potrebbe illustrarmi cosa dispone la legge sulla privacy in materia di condominio?

 

Gentile Signore,

la Legge dispone cose fondamentali e basilari per il trattamento dei dati personali in condominio, operazione che deve essere indispensabilmente svolta per rendere efficace l’attività amministrativa.

Di tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 675/96, ciò che l’amministratore non è tenuto a fare è la notifica al Garante per la privacy degli elenchi dei dati trattati: tutti gli altri adempimenti debbono essere invece rispettati ed integrati con i successivi provvedimenti emanati dal Garante.

Cercherò di riassumere gli aspetti più importanti fornendo di seguito alcune risposte a quegli interrogativi che, a parer mio, più frequentemente si presentano negli edifici in condominio:

1)             l’amministratore ha il diritto/dovere di chiedere ai condomini copia delle pagine del titolo di proprietà per accertare il diritto di partecipazione alle assemblee;

2)             l’amministratore “dovrebbe” comunicare a tutti i condomini che i dati personali vengono trattati per lo svolgimento delle mansioni amministrative e “dovrebbe” farsi autorizzare al trattamento. (Ho usato il condizionale “dovrebbe” in quanto è un passo che raramente l’amministratore compie visto che nessun condomino può sottrarsi dal fornire i propri dati: se così fosse non potrebbe esistere il condominio);

3)             l’amministratore, in virtù della comunione esistente sul bene condominiale, tratta i dati di tutti i condomini, proprietari ed inquilini; dati che possono anche desumersi dagli atti pubblici depositati. Dette informazioni non possono essere trattate fuori dagli usi consentiti ed essere divulgate a terzi estranei al condominio;

4)             per la comunione di cui al punto precedente, l’amministratore può fornire agli altri condomini i dati inerenti personali inerenti la proprietà condominiale. Però, l’amministratore (ad esempio) non può consegnare ad un condomino i dati telefonici di un altro senza che quest’ultimo l’abbia autorizzato in quanto i dati telefonici sono strettamente personali e non inerenti la proprietà;

5)             è legittimo nell’ambito dei bilanci condominiali l’indicazione dei nominativi di tutti i condomini e delle relative quote a credito o a debito. Non è legittimo rendere pubblici questi dati affiggendoli in bacheche (perché accessibili a tutti)  o riferendoli a persone estranee al condominio (tra l’altro sarebbe una mancanza di deontologia professionale).

Pertanto, l’affissione in bacheca operata dall’amministratore del condominio in cui Lei risiede contravviene le disposizioni della L. 675/96.

Sperando si esserLe stato d’aiuto

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

V (68)

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