Luglio – Canna fumaria su proprieta’ condominiale
Un condomino ha appoggiato una canna fumaria sul muro perimetrale senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea. Può ritenersi lecito tale comportamento? Possiamo far qualcosa per far rimuovere la canna fumaria?
Gentile Signore,
per darLe una risposta puntuale dovrei prendere visione dello stato di fatto in cui è stata installata detta canna fumaria. Ciò che di seguito riferirò è, pertanto, di carattere generale.
Facendo riferimento alle sentenze n. 5666 del 5 maggio 2000 e n. 6341 del 16 maggio 2000 della Cassazione Civile, devo rispondere che l’appoggio della canna fumaria, come pure l’apertura di piccoli fori, sulla muratura condominiale è da interpretarsi come una modifica della cosa comune che ciascun condomino può apportare a proprie cure e spese, purché non impedisca parimenti l’uso agli altri proprietari, non sia pregiudizievole per la sicurezza dell’edificio e non costituisca alterazioni del decoro architettonico dello stesso. In questo caso, per alterazione architettonica deve intendersi la mancanza di armoniosità con le linee estetiche dominanti dell’edificio.
Per quanto riguarda la rimozione della stessa, personalmente non ritengo che si riesca ad ottenere qualche risultato bonariamente: prima di attivare qualunque azione legale nei confronti del proprietario della canna fumaria, le consiglio di valutare, unitamente agli altri condomini, come la stessa si inserisce nell’armonia estetica dell’edificio e se limita o lede i diritti anche di un solo condomino.
Fiducioso di esserLe stato d’aiuto, porgo
Distinti Saluti
Vincenzo CAPOBIANCO
V (70)