Luglio – Spese condominiali

On 25 Novembre 2013 by admin

Nel condominio in cui posseggo un appartamento sono presenti diversi uffici ed ambulatori medici: noi condomini, per ovvi motivi, vorremmo che i proprietari o conduttori di tali uffici/ambulatori partecipassero alle spese condominiali ordinarie con una quota maggiore di quella millesimale. Come potremmo fare affinché ciò divenga possibile?

 

Gentile Signore,

la presente domanda riguarda un argomento al quanto delicato da trattare: esistendo effettivamente un maggior uso dei servizi e delle parti comuni, è legittimo che i condomini abitanti l’edificio chiedano una maggiore contribuzione alle spese condominiali a quelle unità immobiliari destinate ad uffici o ambulatori, ma è altrettanto legittimo  che i proprietari di queste unità immobiliari vogliano contribuire alle spese soltanto nella misura stabilita dalle tabelle millesimali.

In riferimento all’art. 1123 del Codice Civile bisogna però distinguere il tipo di spesa per la quale si chiede un contributo maggiore a quei condomini:

–          “… spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni …” (=manutenzioni ordinarie e straordinarie) . Dagli orientamenti della Corte di Cassazione si evince chiaramente che per questo tipo di spese non è consentita l’attribuzione di maggiori oneri a proprietari/conduttori di uffici/ambulatori, salvo diversa convenzione stabilita con delibera unanime dei partecipanti al condominio;

–          spese riguardanti “… cose destinate a servire i condomini in misura diversa …” (=consumo di energia elettrica relativo all’illuminazione della scala ed alla forza motrice dell’ascensore,  servizio di pulizia, …). In conformità al 2° comma dell’art. 1123 del Codice Civile ed alle diverse sentenze della Corte di Cassazione che ad esso si riferiscono (tra le tante, la n° 8657 del 03/10/1996), per questo tipo di spese è possibile attribuire maggiori oneri alle unità immobiliari di cui trattasi con delibera assembleare recante l’approvazione da parte della maggioranza dei condomini (art. 1136, 2° comma, C.C.).

Pertanto, alla luce di quanto brevemente accennato, facendo bene attenzione a distinguere le tipologie di spesa, personalmente ritengo che l’assemblea possa validamente deliberare – all’unanimità o a maggioranza, a seconda dei casi – attribuendo una quota maggiore di contribuzione alle spese alle suddette unità immobiliari al fine di compensare gli oneri derivanti dal maggior uso di servizi e beni comuni. Resta salvo il diritto del singolo condomino di opporsi a tale delibera.

Fiducioso di esserle stato d’aiuto, porgo

Distinti Saluti

Vincenzo CAPOBIANCO

V (71)

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